le attività volte all'esame e alla certificazione qualitativa nonché la conoscenza e l'impiego delle tecniche di somministrazione dei prodotti e dei distillati viti-vinicoli in fase di distribuzione e di consumo finale. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Ai sommelier non agronomi à vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di agronomo. Ai sommelier non enologi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di enologo."
E' questo il testo del primo articolo del disegno di legge da ieri in discussione in commissione agricoltura, presentato dal Pdl.
"L'attività specifica e la qualificazione degli operatori - spiegano gli autori del ddl Gamba, Butti, Saia, Totaro e Amoruso - sono fino ad oggi rimaste affidate ad associazioni di carattere privatistico, la cui proliferazione incontrollata non giova alla uniformità e alla omogeneità qualitativa della figura del sommelier che, in un Paese come il nostro, deve essere, per i motivi ricordati innanzi, sempre contraddistinta da caratteri indiscutibili di serietà e di professionalità."
Il testo integrale del disegno di legge