Il bando Ocm vino per la Promozione sui mercati terzi è finalmente stato pubblicato (decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535). Dopo i tanti ritardi iniziali alla fine la data del 21 luglio, annunciata dal ministro dell’Agricoltura è stata rispettata. Adesso per cantine, associazioni e consorzi scatta la corsa contro il tempo per presentare i progetti. La scadenza è fissata al 13 settembre 2023 alle ore 15.
Che cosa dice il bando Ocm
Complessivamente le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2023/2024 ammontano a 21,2 milioni di euro. L’investimento minimo per progetto non deve essere inferiore a 500mila euro e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, l’importo minimo del progetto non deve essere inferiore a 200mila per Paese (100mila nel caso di Paese emergente). Ciascun progetto può prevedere azioni in massimo cinque Paesi terzi.
A breve sono attesi anche i bandi regionali – che devono essere disposti entro 30 giorni dal Decreto ministeriale – e che possono fissare soglie minimi differenti da quelle nazionali. Entro il 6 ottobre, le Regioni capofila devono far pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo.
Ammesse tre variazioni per progetto
Nella realizzazione del progetto è ammesso che i beneficiari possano apportare modifiche alle attività programmate, per un massimo di tre. In caso di variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali, queste devono essere comunicate e verificate ex-post da Agea. E nel caso in cui tali variazioni alla fine superino quel 20% dichiarato, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, e in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.
Nel caso di variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali, i beneficiari devono presentare apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della realizzazione della relativa variazione. Ciascuna autorità può autorizzarla entro 60 giorni dalla ricezione, comunicandolo al beneficiario e ad Agea. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza si intende respinta.