Non c'รจ solo la lotta al granchio blu nel decreto varato nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva: misure urgenti sono previste anche per la viticoltura alle prese con peronospora, alimentata da eccessi di pioggia e caldo umido. A beneficiare le imprese che non possono contare su assicurazioni o fondi mutualistici che possono accedere agli interventi per la ripresa dell'attivitร economica e produttiva nel decreto legislativo 29 marzo 2004. Cosรฌ deciso dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto, con un provvedimento che arriva quando giร , in alcune parti d'Italia, รจ cominciata la vendemmia. Mentre in Sicilia รจ giร cominciata la vendemmia che si prevede tra le peggiori del secolo in termini di quantitร di uva.
Misure urgenti per produzioni viticole (ART. 12)
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dellโattivitร economica e produttiva di cui allโarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga allโarticolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalitร degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
2. La ripartizione dellโimporto da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dallโistruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietร nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalitร di cui al comma 1. Nel caso di domande riguardanti lโuva da vino, lโistruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dellโarticolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.
Il contributo in conto interessi
3 In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo allโapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, lโIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare โ ISMEA รจ autorizzato a concedere, in unโunica soluzione, alle imprese agricole danneggiate un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari fino a sessanta mesi, erogati nel corso del 2023 per le esigenze di esercizio dellโanno medesimo e di quello successivo e di importo non superiore al 50 per cento del fatturato del beneficiario nel 2022.
4 Agli oneri derivanti dallโattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede nellโambito della dotazione del ยซFondo di solidarietร nazionale โ interventi indennizzatoriยป, per lโanno 2023, stabilita ai sensi dellโarticolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di cui fino ad un milione di euro per gli interventi di cui al comma 3.